EPD – Environment Product Declaration
Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, logo Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.Una certificazione molto importante per Amonn nel suo impegno sul tema della sostenibilità ambientale è sicuramente rappresentato dalla EPD – Environment Product Declaration – dichiarazione ambientale di prodotto.

La scelta della dichiarazione EPD, verificata dall’ente terzo accreditato DNV GL e appoggiata all’International EPD System svedese, rappresenta per AMONN la conferma del suo l’impegno verso l’ambiente inteso come miglioramento continuo dei propri prodotti e processi, appoggiandosi a norme e sistemi di verifica consolidati ed internazionalmente riconosciuti.
Ma cos’è nello specifico una EPD?

Si tratta di una dichiarazione volontaria che fornisce dati ambientali sul ciclo di vita dei prodotti in accordo con lo standard internazionale ISO 14025. Un’etichetta ambientale che esprime in modo chiaro e trasparente i risultati di un’analisi condotta applicando il metodo LCA – Life Cycle Assessment – valutazione del ciclo di vita che. Essa costituisce uno strumento efficace per comunicare informazioni oggettive e confrontabili relative alla prestazione ambientale di prodotti e servizi e deve naturalmente essere verificata e convalidata da un organismo indipendente.
Nella valutazione non sono previsti dei criteri di preferibilità o livelli minimi di prestazione ambientale ed è per questo che il Sistema EPD International ha stabilito le Regole Specifiche di Prodotto (Product Category Rules, PCR), le quali definiscono le regole ed i requisiti per le EDP di una certa categoria di prodotto. Queste regole sono una parte fondamentale della norma ISO 14025, in quanto consentono la trasparenza e la comparabilità fra EPD relative alla stessa tipologia di prodotti o servizi ed hanno valenza internazionale.
La certificazione EPD è uno dei requisiti richiesti dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) definiti dal D.M.11 ottobre 2017.
L’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016“Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
