FAQ
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Quando si parla di protezione dal fuoco, ci si riferisce a tutti quei provvedimenti che mirano a contenere al minimo i danni prodotti da un incendio, in modo da limitarne le conseguenze.
Questi provvedimenti posso essere raggruppati in due grandi categorie: La protezione attiva che classifica tutte quelle misure di protezione che richiedono l’azione dell’uomo o l’azionamento di un impianto (vedi ad esempio impianti sprinkler, dispositivi d’allarme, estintori). La protezione passiva che ha invece come obiettivo la limitazione degli effetti dell’incendio al fine di consentire l’evacuazione e la messa in sicurezza di persone e beni e questo per un determinato periodo di tempo. La normativa indica questa prescrizione con la sigla R.E.I. accompagnata da un numero indicante i minuti richiesti.
R: STABILITA' - l'attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco e viene richiesta in caso di elementi strutturali.
E: TENUTA - l'attitudine a non lasciar passare nè produrre, se sottoposto all'azione del fuoco su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto
I: ISOLAMENTO TERMICO - l'attitudine a ridurre la trasmissione del calore
Nella protezione passiva dal fuoco, la normativa può contemplare una o più specifiche contemporaneamente.
Per esempio:
R 45 La stabilità, o più comunemente definita resistenza, al fuoco viene indicata con la lettera R accompagnata dai minuti
per i quali deve garantire l’efficacia (in questo caso 45’).
REI 90 – Quando alla resistenza si accompagnano i requisiti E ed I la richiesta diventa REI, sempre seguiti da un numero indicante la richiesta di durata in minuti, in questo caso 90’.
EI 120 – Nel caso di elementi separanti non portanti, come ad esempio murature in locali caldaia, la richiesta riguarda semplicemente la tenuta e l’isolamento termico contraddistinti dalla sigla EI, sempre accompagnati dalla durata in minuti, in questo caso sono 120’.
E’ pensiero comune ritenere che i prodotti reattivi (vernici intumescenti) impiegati a protezione delle strutture ai fini della resistenza al fuoco, abbiano un limite di validità temporale oltre il quale il ciclo debba essere rifatto. Questa errata concezione porta spesso a scartare tale soluzione tecnica, preferendone altre, quali ad esempio intonaci o lastre antincendio.
Per inciso, oggigiorno l’unico riferimento normativo che indica una durata massima temporale di 5 anni dal momento dell’applicazione del ciclo è il D.M. 6/3/92 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi”.
ATTENZIONE, questa specifica riguarda solamente i prodotti vernicianti di classe 1 di REAZIONE al fuoco (secondo classificazione italiana), non prevista invece in ambito di classificazione europea. (n.d.a.)
Quindi nulla a che vedere con i prodotti vernicianti impiegati nel campo della RESISTENZA al fuoco.
E’ utile pertanto chiarire alcuni aspetti:
1. Un ciclo intumescente non perde di efficacia ed efficienza nel tempo, le prestazioni permangono tali a meno di problematiche connesse ad agenti terzi, come infiltrazioni d’acqua, urti o quant’altro possa causare un danneggiamento. In questi casi si dovrà intervenire con ripristini localizzati.
2. È opportuno prevedere controlli periodici ed adeguati piani di manutenzione, analogamente a quanto previsto in altri ambiti. A tal proposito il fornitore del prodotto mette a diposizione del professionista una serie di “strumenti tecnici” o per meglio dire “linee guida” utili ad adempiere a ciò, fornendo inoltre indicazioni e supporto in fase di asseverazione.
3. Durata o durabilità? Non è possibile definire un valore di “durata” in termini assoluti, si indica invece una “durabilità”, intesa come tempo intercorrente fra l’applicazione ed il primo importante intervento di manutenzione. Per le vernici intumescenti si indica una vita utile presunta minima di 10 anni, a condizione che vengano rispettate le istruzioni del produttore per l’installazione e la manutenzione. Le indicazioni di vita utile non vanno interpretate come “garanzia”, la durabilità pertanto va intesa come un’indicazione utile nella stesura di un programma di manutenzione.
In conclusion, in base alla nostra pluriennale esperienza, se le strutture trattate sono poste in interno e non sono state oggetto di particolari aggressioni meccaniche o chimiche e sono state oggetto della manutenzione prevista, la durabilità andrà ben oltre quella minima arrivando ad equiparare quella della vita utile della struttura su cui la vernice è stata applicata.